Art. 1 - denominazione 
E' costituita in Asolo una libera Associazione a scopo culturale denominata "SORAIMAR", disciplinata secondo le norme del presente statuto.
Art. 2 
La sede legale dell'Associazione è in Asolo (Veneto, Italia), presso villa Freya.
Stante la caratteristica di internazionalità, sono previste anche delle sedi subordinate con autonomia di carattere operativo.
Art. 3 - scopo 
L'Associazione è aconfessionale, apartitica e non ha fini di lucro. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della cultura e dell'arte. In modo particolare l'Associazione si prefigge lo scopo di sviluppare la conoscenza e la diffusione delle culture locali con l'intento di identificare e valorizzare le radici comuni che le legano. In tal senso, l'Associazione si propone anche di rinsaldare i legami con tutti coloro (Enti, Gruppi, Associazioni e persone singole) che, nel mondo, avendo radici italiane, perpetuano e sostengono, attraverso attività e opere culturali, questa loro origine. Per il raggiungimento di tale finalità, l'Associazione, in osservanza alle leggi vigenti nel luogo di attività, potrà, assumere iniziative tendenti a promuovere ricerche, stimolare eventi, sollecitare e/o organizzare manifestazioni culturali, sociali, educative, sostenere iniziative editoriali ed esercitare ogni altra attività che contribuisca alla sensibilizzazione e alla conoscenza, da parte dell'opinione pubblica, delle autorità, degli Enti vari, dei temi in oggetto. Il logo dell'associazione consiste in due uccelli che volano sopra il mondo contenuti in un campo rotondo.
Art. 4 - efficacia della statuto 
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa e verrà precisato a parte, nei dettagli organizzativi, in un opportuno Regolamento.
Art. 5 - requisiti dei soci 
Possono essere membri effettivi dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che:
ne condividono gli scopi;
aderiscono ai principi espressi dal presente statuto;
operano direttamente nell'ambito culturale e sono in possesso di requisiti di qualità ed esperienza certificabili nel settore artistico di competenza;
verseranno all'associazione un contributo annuale che verrà fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo Generale, in accordo coi singoli Consigli Direttivi Zonali.
Nei casi in cui l'entità del Socio sia composta da più persone, la sua rappresentanza è singola (socio effettivo) e viene esercitata attraverso un proprio unico delegato, pure se tutti i suoi componenti possono considerarsi associati.
La domanda motivata di ammissione, corredata dal curriculum, va presentata al Consiglio Direttivo Zonale su proposta di almeno un socio che si renderà garante dei requisiti richiesti. L'adesione, se ritenuta accettabile dal Consiglio Direttivo Zonale, sarà quindi inviata e vagliata dal Consiglio Direttivo Generale che delibererà sull'eventuale ammissione (senza obbligo di motivazione esplicita in caso di mancata accettazione).
All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Generale, come sopra precisato.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La domanda motivata di ammissione, corredata dal curriculum, va presentata al Consiglio Direttivo Zonale su proposta di almeno un socio che si renderà garante dei requisiti richiesti. L'adesione, se ritenuta accettabile dal Consiglio Direttivo Zonale, sarà quindi inviata e vagliata dal Consiglio Direttivo Generale che delibererà sull'eventuale ammissione (senza obbligo di motivazione esplicita in caso di mancata accettazione).
All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Generale, come sopra precisato.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6 - diritti dei soci 
I soci hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione.
Essi hanno inoltre il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, in modo particolare possono consultare liberamente i libri sociali.
I soci hanno il diritto di ricevere le eventuali pubblicazioni periodiche e tutte le notizie riguardanti l'attività dell'associazione.
I soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, preventivamente autorizzate dall'Organo Amministrativo o successivamente ratificate dallo stesso.
Art. 7 - obblighi dei soci 
I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. I soci devono promuovere l'attività dell'Associazione e collaborare all'attività organizzativa della stessa.
Art. 8 - perdita della qualifica di socio 
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Generale con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo Generale.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'associazione.
Art. 9 - organi dell'associazione 
Sono organi dell'associazione:
Le Assemblee di Zona (o nazione) [AZ] dei Soci che eleggono ciascuna, nel loro seno, i propri organi rappresentativi e operativi consistenti in:
un Consiglio Direttivo di Zona (o nazione), composto da 3 a 5 (tre a cinque) membri, eletti per un triennio e che possono essere successivamente rieletti;
un tesoriere;
un Collegio di Revisori dei Conti di Zona (o nazione), composto da 3 (tre) persone non facenti parte del Consiglio Direttivo generale, nominate dall'Assemblea Generale dei Soci e che possono essere nominati anche esterni all'Associazione.
Il Consiglio Direttivo di Zona (o nazione), elegge, al proprio interno il Vice Presidente Zonale, che dura in carica 3 (tre anni) e può essere rieletto.
Il Vicepresidente Zonale riveste la carica di Rappresentante di zona (o nazione)
e partecipa alla Assemblea Generale dei Rappresentanti dei Soci.
Il Vicepresidente Zonale, può scegliere un proprio segretario, all'interno all'esterno del proprio Consiglio Direttivo.
L'assemblea Generale dei Rappresentanti di Zona (o nazione) [AGR]dei Soci.
Il Consiglio Direttivo Generale [CDG], che è composto da sette membri di cui almeno uno sarà individuato dai Soci fondatori tra i Fondatori. Gli altri membri saranno costituiti da Soci eletti dai Rappresentanti di Zona. Fino a che il numero dei rappresentanti di Zona non risulterà adeguato, il consiglio sarà completato a 7 attraverso l'elezione provvisoria di altri Soci Fondatori individuati dai Soci Fondatori tra i Soci Fondatori.
Inoltre, al Consiglio Direttivo generale partecipa di diritto un rappresentante del Comune di Asolo.
Il Presidente Generale e i Vicepresidenti di zona.
Art. 10 - compiti dell'Assemblea Generale [AGR] 
Spetta all'Assemblea Generale dei Rappresentanti per Zona (o nazione) dei Soci:
a) eleggere parte del Consiglio Direttivo Generale;
b) eleggere il Collegio Generale dei Revisori dei Conti;
c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo, fissando anche le singole quote associative;
d) approvare le eventuali modifiche allo statuto o ai regolamenti;
e) approvare le direttive generali entro le quali il Consiglio Direttivo Generale dovrà programmare le proprie attività;
f) pronunciarsi su ogni atto di rilievo che possa comunque interessare l'Associazione;
g) esprimere pareri ed adottare provvedimenti sugli oggetti sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Generale.
Art. 11 - compiti del Consiglio Direttivo Generale [CDG] 
Il Consiglio Direttivo Generale è l'organo esecutivo dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo Generale:
a) eleggere, nel suo seno, il Presidente Generale;
b) predisporre le ipotesi di programma da sottoporre ai Soci per l'approvazione;
c) provvedere alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e sottoporli all'assemblea;
d) stabilire modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
e) sottoporre all'Assemblea, per il parere e l'approvazione, argomenti e materie di particolare importanza e la ratifica della destinazione dei fondi raccolti.
f) convocare l'Assemblea generale dei Rappresentanti di Zona (o nazione).
g) attuare e/o far attuare le direttive inerenti alle iniziative approvate nell'anno sociale.
h) sancire l'ammissione di nuovi soci o l'esclusione di soci, come previsto agli articoli 5 e 8.
Il Consiglio Direttivo Generale potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.
Art. 12 - organizzazione della Presidenza 
La struttura Associativa cui appartiene il Presidente di turno, diventa automaticamente, per il tempo di quella presidenza, anche quella Generale di coordinamento e controllo delle pari strutture di Zona (o nazione). Tale struttura operativa mette a disposizione le funzioni di segreteria e Tesoreria.
Art. 13 - legale costituzione delle assemblee 
Sia le Assemblee di zona (o nazione) dei Soci che quella Generale dei rappresentanti, sono legalmente costituite in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Art. 14 - convocazione delle assemblee associative 
Le Assemblee Ordinarie di Zona e quella Generale si raduneranno almeno una volta all'anno.
Le assemblee ordinarie di zona saranno indette entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione dei bilanci; quelle straordinarie ogni volta che i rispettivi Consigli Direttivi riterranno di convocarle, o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci di competenza, non componenti quel singolo Consiglio. Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto. Ogni socio effettivo può farsi rappresentare da altro socio effettivo. Tuttavia nessun socio effettivo può rappresentare più di altri due associati (effettivi). La medesima cosa vale per i Rappresentanti di Zona (o nazione), nei confronti dell'Assemblea Generale la quale potrà essere indetta entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, dovendo raccogliere, verificare e organizzare dati provenienti dalle Assemblee di Zona (o nazione).
L'assemblea zonale è convocata dal consiglio zonale e quella generale dal consiglio direttivo generale mediante lettera, telefax, E-Mail indicante la data, l'ora ed il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da inviarsi a ciascun associato, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Art. 15 - convocazione dei consigli direttivi zonali 
Il Consiglio Direttivo di Zona si convoca ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente ogni volta che lo ritenga necessario il vice-Presidente o ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri. In assenza del vice-Presidente la riunione sarà presieduta dal Consigliere Anziano. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo Generale si convoca ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente ogni volta che lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri Rappresentanti. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta da uno dei Vice Presidenti del Consiglio le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il Consiglio direttivo zonale e quello generale sono convocati almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante lettera, telefax, E-mail.
Art. 16 - validità delle assemblee 
Dato il problema delle distanze sia l'Assemblea Generale dei Rappresentanti di Zona (o nazione) che il Consiglio Direttivo Generale potranno considerarsi validi anche quando effettuati con sistema di teleconferenza o via Internet, documentata.
Art. 17 - competenze del Presidente Generale e dei Vice-Presidenti zonali 
Spetta al Presidente Generale:
a) dirigere e coordinare le attività dell'Ass. e rappresentarla legalmente nei rapporti con terzi;
b) convocare il Consiglio Direttivo Generale;
c) tutelare gli interessi dell'Associazione nei confronti di organismi pubblici e privati.
d) promuovere ogni azione di difesa dell'Associazione a tutela dei suoi diritti adottando, nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti che riterrà più opportuni e che sottoporrà poi a ratifica del Consiglio Direttivo Generale;
e) firmare gli atti sociali e la corrispondenza;
f) rappresentare l'Associazione negli atti patrimoniali, previa delibera del Consiglio Direttivo;
g) spetta al Presidente la rappresentanza dell'Associazione in giudizio come anche la firma sociale; in sua assenza, essa spetta a un Consigliere delegato. In caso di impossibilità, il Presidente è sostituito da un Consigliere delegato.
Spetta al vice-Presidente di ciascuna zona (o nazione):
a) dirigere e coordinare le attività dell'Associazione zonale e rappresentarla legalmente nei rapporti con terzi;
b) convocare il Consiglio Direttivo zonale;
c) tutelare gli interessi dell'Associazione nei confronti di organismi pubblici e privati.
d) promuovere ogni azione di difesa dell'Associazione a tutela dei suoi diritti adottando, nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti che riterrà più opportuni e che sottoporrà poi a ratifica del Consiglio Direttivo Generale;
e) firmare gli atti sociali e la corrispondenza relativi alla Associazione di zona (o nazione);
f) rappresentare l'Ass. negli atti patrimoniali, previa delibera del Consiglio Direttivo Generale.
g) spetta al Vice-Presidente la rappresentanza dell'Associazione zonale in giudizio come anche la firma sociale; in sua assenza, essa spetta a un Consigliere delegato, come pure negli altri casi di impossibilità.
Art. 18 - cadenza anno sociale 
L'anno sociale inizia il primo gennaio di ogni anno.
Art. 19 - bilancio 
L'Ente annualmente redige il bilancio e il rendiconto.
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il bilanci degli esercizi sociali trascorsi vengono predisposti dai rispettivi Consigli Direttivi di zona (o nazione), entro il mese del gennaio successivo e trasmessi ai propri Collegi dei Revisori dei Conti i quali devono esaminarli e convalidarli entro il successivo mese di febbraio. I bilanci saranno quindi a disposizione dei soci di zona e saranno altresì inviati in copia al Consiglio Direttivo Generale per l'elaborazione. Questo Consiglio stesso provvederà quindi entro il mese di marzo, a consegnare il bilancio economico globale dell'Associazione al Collegio Generale dei Revisori dei Conti per l'approvazione definitiva che dovrà avvenire entro il mese di aprile.
Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio Direttivo Generale sottoporrà all'assemblea generale il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 (trentuno) dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.3. In caso di scioglimento, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative. I bilanci saranno a disposizione dei soci presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea .
Art. 20 - patrimonio dell'associazione 
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
b) quota annuale di associazione corrisposta dai singoli associati;
c) ogni e qualsiasi offerta, donazione, atto di liberalità, devoluti alla Associazione da parte di chiunque, per l'attuazione del suo programma o per il conseguimento dei suoi scopi;
d) versamenti volontari dei soci;
e) da ogni altro bene ed attività dell'Associazione. I singoli soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 21 - beni 
I beni dell'associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'associazione e a essa intestati.
Art. 22 - gestione patrimoniale 
Ai fini di compiere più facilmente le operazioni di carattere economico, ogni sede subordinata gestisce in modo autonomo il patrimonio associativo di zona. L'utilizzo dei patrimoni zonali dell'Associazione rimane comunque soggetto esclusivamente alle decisioni del Consiglio Direttivo Generale espresse formalmente tramite la Presidenza, eccezion fatta per alcune spese di base annuali per le quali ogni Vice-Presidente zonale sarà autorizzato in base a regolamento interno, e che comunque non potranno superare annualmente la metà del valore delle quote associative zonali assimilate nel medesimo periodo e che dovranno essere giustificate nel relativo bilancio economico zonale.
Art. 23 - scioglimento dell'associazione 
L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art.27 del Codice Civile vigente:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art.27 C.C.
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'assemblea generale la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Art. 24 - disposizioni finali 
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
I Soci Fondatori sono stati 
Comune di Asolo;
Gruppo culturale "I Belumat", di Belluno attraverso il Signor GianLuigi Secco, ideatore dell'Associazione, scrittore, di Belluno e il Signor Giorgio Fornasier, musicista, di Belluno;
Gruppo Folcloristico "I Posagnot", di Possagno (Ass. Culturale di ricerca e tutela tradizioni);
Gruppo Musicale "Bandabrian", di Breganze (Ass. Culturale di ricerca e tutela delle tradizioni);
Signor Ivano Pocchiesa, scrittore, di Belluno;
Gruppo Teatrale "Miseri Coloni", di Caxias, in Brasile, Rio Grande do Sul (Ass. Culturale);
Gruppo Coro Scenico "Eco dei Monti", di Caxias (RS), in Brasile (Ass. Culturale);
Signor Rovilio Costa, scrittore, di Porto Alegre (RS) Brasile .
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